SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 98 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena é una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
3 | Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
a | non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; |
abis | non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio; |
b | non si presenta a un servizio al quale è convocato; |
c | abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; |
d | non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; |
e | disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.148 |
1bis | In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l'esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 49.149 |
2 | In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria. |
3 | Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995150 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito. |
4 | Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile. |
5 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4. |
6 | È fatto salvo l'articolo 84.151 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
a | non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; |
abis | non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio; |
b | non si presenta a un servizio al quale è convocato; |
c | abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; |
d | non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; |
e | disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.148 |
1bis | In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l'esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 49.149 |
2 | In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria. |
3 | Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995150 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito. |
4 | Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile. |
5 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4. |
6 | È fatto salvo l'articolo 84.151 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 18 - 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
|
1 | Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
2 | Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 18 - 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
|
1 | Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
2 | Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 276 - 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
|
1 | Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, |
2 | La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione. |