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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 30 |
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| Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell'espropriazione. | ||||||
| Quest'ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d'acquisto non abbiano sortito effetto alcuno. | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 34 |
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| Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo l'articolo 703 del Codice civile svizzero [1]. La risoluzione concernente le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev'essere pubblicata. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 703 [1] |
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| Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d'acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L'adesione è menzionata nel registro fondiario. | ||||||
| I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate. | ||||||
| La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l'esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 121 della L del 3 ott. 1951 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1953 1133; FF 1951 II 141 ediz. franc.). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 55 |
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| Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d'ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni. | ||||||
| La legge disciplina il diritto di voto degli Svizzeri all'estero e l'esclusione dal diritto di voto per minore età o incapacità di discernimento. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 55 |
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| Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d'ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni. | ||||||
| La legge disciplina il diritto di voto degli Svizzeri all'estero e l'esclusione dal diritto di voto per minore età o incapacità di discernimento. | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 30 |
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| Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell'espropriazione. | ||||||
| Quest'ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d'acquisto non abbiano sortito effetto alcuno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 703 [1] |
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| Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d'acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L'adesione è menzionata nel registro fondiario. | ||||||
| I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate. | ||||||
| La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l'esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 121 della L del 3 ott. 1951 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1953 1133; FF 1951 II 141 ediz. franc.). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 36 |
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| I Governi cantonali possono ordinare le rilottizzazioni necessarie alla costruzione stradale. | ||||||
| Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 30 |
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| Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell'espropriazione. | ||||||
| Quest'ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d'acquisto non abbiano sortito effetto alcuno. | ||||||
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RS 725.11 LSN Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) Art. 34 |
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| Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo l'articolo 703 del Codice civile svizzero [1]. La risoluzione concernente le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev'essere pubblicata. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 55 |
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| Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d'ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni. | ||||||
| La legge disciplina il diritto di voto degli Svizzeri all'estero e l'esclusione dal diritto di voto per minore età o incapacità di discernimento. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 60 |
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| Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato o a un progetto ch'esso ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica. | ||||||
| La votazione sull'iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. Gli aventi diritto di voto possono approvare validamente ambedue i testi e decidere a quale dei due danno la preferenza qualora entrambi risultino accettati. | ||||||