|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
||||||
| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali |
||||||
| Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. [1] | ||||||
| La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali |
||||||
| Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. [1] | ||||||
| La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 26 Maltrattamento di animali |
||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; | ||||||
| uccide animali con crudeltà o per celia; | ||||||
| organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; | ||||||
| durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; | ||||||
| abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 26 Maltrattamento di animali |
||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; | ||||||
| uccide animali con crudeltà o per celia; | ||||||
| organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; | ||||||
| durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; | ||||||
| abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 26 Maltrattamento di animali |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; | ||||||
| uccide animali con crudeltà o per celia; | ||||||
| organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; | ||||||
| durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; | ||||||
| abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 27 [1] Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali |
||||||
| ... [2] | ||||||
| È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Vedi art. 45a qui appresso. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 26 Maltrattamento di animali |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; | ||||||
| uccide animali con crudeltà o per celia; | ||||||
| organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; | ||||||
| durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; | ||||||
| abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 26 Maltrattamento di animali |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; | ||||||
| uccide animali con crudeltà o per celia; | ||||||
| organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; | ||||||
| durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; | ||||||
| abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 27 [1] Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali |
||||||
| ... [2] | ||||||
| È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Vedi art. 45a qui appresso. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 29 Prescrizione |
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| L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 30 Persone giuridiche e società commerciali |
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| L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 [1] sul diritto penale amministrativo è applicabile. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 30 Persone giuridiche e società commerciali |
||||||
| L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 [1] sul diritto penale amministrativo è applicabile. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
||||||
| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 44 |
||||||
| Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. | ||||||
| Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
||||||
| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||