OG.
OG), wenn mit der Beschwerde neben Verletzung des Art. 4 BV eine andere Verfassungsverletzung geltend gemacht wird, für welche die Beschränkung des Art. 87
OG nicht gilt (Erw. 2).
OG.
OG non si applica (consid. 2).
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 187 Presentazione della perizia |
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| Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta. L'articolo 170a si applica per analogia. [1] | ||||||
| La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a. [2] | ||||||
| Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. | ||||||
| Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 187 Presentazione della perizia |
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| Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta. L'articolo 170a si applica per analogia. [1] | ||||||
| La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a. [2] | ||||||
| Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. | ||||||
| Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
OG, ed è impugnabile con il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF solo se ne derivi al ricorrente un danno irreparabile. Il Tribunale federale rinuncia tuttavia
OG non si applica (RU 76 I 393, 95 I 443 consid. 1; v. inoltre le sentenze inedite del 13 dicembre 1967 in re Haenni, e del 10 dicembre 1968 in re Alpgenossenschaft Kerns). A tal fine, occorre però che la censura di violazione di quest'altro diritto costituzionale sia a sua volta ricevibile ed abbia una portata propria (cfr. la citata sentenza Haenni, consid. 1 in fine).
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| Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta. L'articolo 170a si applica per analogia. [1] | ||||||
| La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a. [2] | ||||||
| Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. | ||||||
| Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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| Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta. L'articolo 170a si applica per analogia. [1] | ||||||
| La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a. [2] | ||||||
| Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. | ||||||
| Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
OG non è infatti di precludere al ricorrente la possibilità di impugnare, in difetto di un danno irreparabile, il giudizio incidentale, ma di obbligarlo ad avvalersi del rimedio al momento in cui è emanata la decisione finale. La soluzione di riconoscere all'interessato il diritto di impugnare, con il ricorso di diritto pubblico, un giudizio interlocutorio sulle prove solo quando l'autorità cantonale d'ultima istanza ha pronunciato la sentenza finale offre parecchi vantaggi. Innanzitutto, essa è conforme allo spirito dell'art. 87
OG, che intende alleggerire l'onere della Camera di diritto pubblico, impedendo ch'essa sia magari più volte obbligata a pronunciarsi sulle incidenze lungo l'iter di una causa civile. Inoltre, è spesso solo alla fine della vertenza che si possono valutare l'importanza e la portata di un giudizio incidentale: e può