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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali |
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| Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti. | ||||||
| In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente: | ||||||
| la validità dell'accusa; | ||||||
| i presupposti processuali; | ||||||
| gli impedimenti a procedere; | ||||||
| gli atti di causa e le prove raccolte; | ||||||
| la pubblicità del dibattimento; | ||||||
| la suddivisione del dibattimento in due parti. | ||||||
| Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite. | ||||||
| Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali. | ||||||
| Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 349 Complementi di prova |
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| Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 437 Passaggio in giudicato |
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| Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se: | ||||||
| il termine di ricorso è trascorso inutilizzato; | ||||||
| l'avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira; | ||||||
| la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge. | ||||||
| Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata. | ||||||
| Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato allorché sono prese. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 437 Passaggio in giudicato |
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| Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se: | ||||||
| il termine di ricorso è trascorso inutilizzato; | ||||||
| l'avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira; | ||||||
| la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge. | ||||||
| Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata. | ||||||
| Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato allorché sono prese. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 437 Passaggio in giudicato |
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| Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se: | ||||||
| il termine di ricorso è trascorso inutilizzato; | ||||||
| l'avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira; | ||||||
| la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge. | ||||||
| Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata. | ||||||
| Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato allorché sono prese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti. | ||||||
| In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente: | ||||||
| la validità dell'accusa; | ||||||
| i presupposti processuali; | ||||||
| gli impedimenti a procedere; | ||||||
| gli atti di causa e le prove raccolte; | ||||||
| la pubblicità del dibattimento; | ||||||
| la suddivisione del dibattimento in due parti. | ||||||
| Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite. | ||||||
| Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali. | ||||||
| Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 349 Complementi di prova |
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| Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 349 Complementi di prova |
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| Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento. | ||||||