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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||