|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 54 |
||||||
| Il Cantone partecipa alla cooperazione tra le regioni d'Europa. | ||||||
| Esso contribuisce a migliorare la situazione economica, sociale ed ecologica nei Paesi sfavoriti e sostiene l'aiuto umanitario alle persone e alle popolazioni nel bisogno. In tal ambito, promuove il rispetto dei diritti dell'uomo. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 54 |
||||||
| Il Cantone partecipa alla cooperazione tra le regioni d'Europa. | ||||||
| Esso contribuisce a migliorare la situazione economica, sociale ed ecologica nei Paesi sfavoriti e sostiene l'aiuto umanitario alle persone e alle popolazioni nel bisogno. In tal ambito, promuove il rispetto dei diritti dell'uomo. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 52 |
||||||
| Sono regalìe del Cantone: | ||||||
| la regalìa del sale; | ||||||
| la regalìa delle acque; | ||||||
| la regalìa delle miniere, incluso lo sfruttamento dell'energia geotermica; | ||||||
| la regalìa della caccia e della pesca. | ||||||
| Rimangano salvi i diritti privati già esistenti. | ||||||
| Le regalìe conferiscono al Cantone un diritto esclusivo di utilizzazione. Il Cantone può concedere questo diritto ai Comuni o a privati. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 52 |
||||||
| Sono regalìe del Cantone: | ||||||
| la regalìa del sale; | ||||||
| la regalìa delle acque; | ||||||
| la regalìa delle miniere, incluso lo sfruttamento dell'energia geotermica; | ||||||
| la regalìa della caccia e della pesca. | ||||||
| Rimangano salvi i diritti privati già esistenti. | ||||||
| Le regalìe conferiscono al Cantone un diritto esclusivo di utilizzazione. Il Cantone può concedere questo diritto ai Comuni o a privati. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 54 |
||||||
| Il Cantone partecipa alla cooperazione tra le regioni d'Europa. | ||||||
| Esso contribuisce a migliorare la situazione economica, sociale ed ecologica nei Paesi sfavoriti e sostiene l'aiuto umanitario alle persone e alle popolazioni nel bisogno. In tal ambito, promuove il rispetto dei diritti dell'uomo. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 530 |
||||||
| La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. | ||||||
| È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 551 |
||||||
| Lo scioglimento della società non altera le obbligazioni assunte verso i terzi. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 54 |
||||||
| Il Cantone partecipa alla cooperazione tra le regioni d'Europa. | ||||||
| Esso contribuisce a migliorare la situazione economica, sociale ed ecologica nei Paesi sfavoriti e sostiene l'aiuto umanitario alle persone e alle popolazioni nel bisogno. In tal ambito, promuove il rispetto dei diritti dell'uomo. | ||||||