SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 4 ontenuto e forma - 1 L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. |
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1 | L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. |
2 | Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. |
3 | Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1.13 |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 4 ontenuto e forma - 1 L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. |
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1 | L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. |
2 | Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. |
3 | Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1.13 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |