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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 40 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per conservare abitazioni a pigione moderata e migliorare le condizioni d'abitazione insufficienti. Promuovono la costruzione di abitazioni a pigione moderata. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) Art. 4 Contenuto e forma |
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| L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa. | ||||||
| Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti. | ||||||
| Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 7 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||