SR 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Cost./VS Art. 52 - 1 Il potere esecutivo e amministrativo è affidato al Consiglio di Stato, composto di cinque membri. |
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1 | Il potere esecutivo e amministrativo è affidato al Consiglio di Stato, composto di cinque membri. |
2 | Un membro è scelto fra gli aventi diritto di voto degli attuali Distretti di Conches, Briga, Viège, Rarogne e Loèche; un secondo membro fra gli aventi diritto di voto dei Distretti di Sierre, Sion, Hérens e Conthey e un terzo fra gli aventi diritto di voto dei Distretti di Martigny, Entremont, St-Maurice e Monthey. |
3 | Gli altri due consiglieri di Stato sono scelti nel corpo elettorale dell'intero Cantone. Tuttavia, in Consiglio di Stato non vi può essere più di un consigliere eletto fra gli aventi diritto di voto di uno stesso Distretto. |
4 | I membri del Consiglio di Stato sono eletti direttamente dal Popolo lo stesso giorno i cui sono eletti i deputati al Gran Consiglio ed entrano in funzione il 1° maggio successivo. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario. Il Consiglio di Stato si costituisce ogni anno da sé; il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile. |
5 | I seggi divenuti vacanti in Consiglio di Stato sono riassegnati entro 60 giorni, eccetto che il rinnovo integrale si svolga nei quattro mesi successivi. |
6 | L'elezione dei membri del Consiglio di Stato si svolge a scrutinio di lista. Se non danno un esito definitivo il giorno fissato per le elezioni, le operazioni di voto sono riprese la terza domenica successiva.28In tal caso, il risultato del primo turno e l'avviso del secondo sono pubblicati immediatamente.29 |
7 | Si procede al secondo turno se al primo turno non è stata conseguita la maggioranza assoluta dei suffragi per tutti i seggi da assegnare. Al secondo turno risultano eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di suffragi, anche se non ottengono la maggioranza assoluta. Tuttavia, se, al secondo turno, il numero di seggi da assegnare corrisponde a quello dei candidati proposti, questi sono proclamati eletti senza scrutinio. L'elezione tacita si applica anche al primo turno delle elezioni suppletive qualora vi sia un solo candidato e un solo seggio da assegnare.30 |
8 | Se il numero dei candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta supera quello dei seggi da assegnare, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. |
9 | Nel caso in cui due o più candidati dello stesso Distretto ottengano la maggioranza assoluta, l'unico eletto risulta quello che ha raccolto il maggior numero di suffragi. |
10 | In caso di parità di suffragi, decide la sorte. |
SR 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Cost./VS Art. 88 - 1 I cittadini esercitano i diritti politici dall'età di 18 anni compiuti. |
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1 | I cittadini esercitano i diritti politici dall'età di 18 anni compiuti. |
2 | Qualsiasi avente diritto di voto è eleggibile alle funzioni pubbliche. |
SR 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Cost./VS Art. 88 - 1 I cittadini esercitano i diritti politici dall'età di 18 anni compiuti. |
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1 | I cittadini esercitano i diritti politici dall'età di 18 anni compiuti. |
2 | Qualsiasi avente diritto di voto è eleggibile alle funzioni pubbliche. |