|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 80 Protezione degli animali |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. | ||||||
| Disciplina in particolare: | ||||||
| la detenzione e la cura di animali; | ||||||
| gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; | ||||||
| l'utilizzazione di animali; | ||||||
| l'importazione di animali e di prodotti animali; | ||||||
| il commercio e il trasporto di animali; | ||||||
| l'uccisione di animali. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
|
RS 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Art. 80 [1] |
||||||
| Il Consiglio di Stato dichiara valide le iniziative prima dell'inizio della raccolta delle firme. Ne costata la nullità se: | ||||||
| sono contrarie al diritto di rango superiore; | ||||||
| violano l'unità del rango, della forma o della materia. | ||||||
| La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso alla Corte costituzionale. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 2013, in vigore dal 10 giu. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 9, 2014 7845). | ||||||