SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 782 - 1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 741 - 1 Se per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all'avente diritto il mantenerle. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 782 - 1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 741 - 1 Se per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all'avente diritto il mantenerle. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 782 - 1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779i - 1 Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca dell'importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 782 - 1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 788 - 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: |