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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 31 |
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| L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile. | ||||||
| Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi. | ||||||
| I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati. | ||||||