SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
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1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
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1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 4 Competenze del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione. |
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1 | Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione. |
2 | Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori. |
3 | Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in: |
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a | capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; |
b | Comando Operazioni, comprendente: |
b1 | il Servizio informazioni militare, |
b2 | le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, |
b3 | le quattro divisioni territoriali, |
b4 | il comando polizia militare, |
b5 | le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, |
b6 | il Centro di competenza SWISSINT, |
b7 | il comando forze speciali; |
c | Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; |
cbis | Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; |
d | Comando Istruzione, comprendente: |
d1 | l'Istruzione superiore dei quadri, |
d2 | cinque formazioni d'addestramento, |
d3 | il personale dell'esercito. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
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1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
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1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |