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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 271 [1] |
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| Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero;chiunque favorisce tali atti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno. [2] | ||||||
| Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. | ||||||
| Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). [2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 275 [1] |
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| Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione [2] o di un Cantone [3], è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). [2] RS 101 [3] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##17##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 299 |
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| Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso,chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||