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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 392 |
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| Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: | ||||||
| provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; | ||||||
| conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure | ||||||
| designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 392 |
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| Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: | ||||||
| provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; | ||||||
| conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure | ||||||
| designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 392 |
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| Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: | ||||||
| provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; | ||||||
| conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure | ||||||
| designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 392 |
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| Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: | ||||||
| provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; | ||||||
| conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure | ||||||
| designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 392 |
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| Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: | ||||||
| provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; | ||||||
| conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure | ||||||
| designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 229 |
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| Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP [1]), a rimanere a disposizione dell'amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall'autorità di polizia. L'amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell'inosservanza. [2] | ||||||
| L'amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione. | ||||||
| L'amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell'abitazione, sempreché questa faccia parte della massa. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||