SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 6 Allestimento delle chiusure contabili - 1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di: |
|
1 | Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di: |
a | il conto annuale; |
b | la relazione annuale; |
c | il conto di gruppo. |
2 | Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia. |
3 | Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del CO72, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione. |
4 | In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 14 Capitale di partecipazione di banche cooperative - 1 Il capitale di partecipazione della banca cooperativa (art. 11 cpv. 2bis) è suddiviso in quote (buoni di partecipazione). I buoni di partecipazione sono designati come tali. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non attribuiscono la qualità di socio. |
|
1 | Il capitale di partecipazione della banca cooperativa (art. 11 cpv. 2bis) è suddiviso in quote (buoni di partecipazione). I buoni di partecipazione sono designati come tali. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non attribuiscono la qualità di socio. |
2 | Ai titolari di buoni di partecipazione sono comunicate nello stesso modo in cui sono comunicate ai soci la convocazione all'assemblea generale con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte, le sue deliberazioni nonché la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. |
3 | Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la situazione dei titolari di buoni di partecipazione soltanto se peggiorano in misura corrispondente la situazione dei titolari delle quote sociali. |
4 | Nella ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della liquidazione i titolari di buoni di partecipazione sono assimilati almeno ai soci. |
5 | I titolari di buoni di partecipazione possono contestare le deliberazioni dell'assemblea generale al pari di un socio. |
6 | Ogni titolare di buoni di partecipazione può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da titolari di buoni di partecipazione che detengano insieme almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697a-697g CO83. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile - 1 L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
|
1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 31 Omologazione del piano di risanamento - 1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
|
1 | La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
2 | L'accordo dei proprietari non è necessario. |
3 | In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. |
4 | Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |