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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 15 |
||||||
| Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima. | ||||||
| Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [3] Introdotto dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 207 [1] |
||||||
| Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, nonprima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. | ||||||
| I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. | ||||||
| I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. | ||||||
| La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 250 [1] |
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| Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. | ||||||
| Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 207 [1] |
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| Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, nonprima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. | ||||||
| I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. | ||||||
| I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. | ||||||
| La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
||||||
| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 15 |
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| Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima. | ||||||
| Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [3] Introdotto dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 36 Trattamento dei crediti; graduatoria |
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| Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati. | ||||||
| Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 207 [1] |
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| Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, nonprima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. | ||||||
| I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. | ||||||
| I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. | ||||||
| La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 207 [1] |
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| Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, nonprima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. | ||||||
| I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. | ||||||
| I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. | ||||||
| La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 250 [1] |
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| Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. | ||||||
| Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 250 [1] |
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| Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. | ||||||
| Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 207 [1] |
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| Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, nonprima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. | ||||||
| I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. | ||||||
| I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. | ||||||
| La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 207 [1] |
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| Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, nonprima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. | ||||||
| I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. | ||||||
| I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. | ||||||
| La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 250 [1] |
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| Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. | ||||||
| Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||