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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||