|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 1 |
||||||
| La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 1 |
||||||
| La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 1 |
||||||
| La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 1 |
||||||
| La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 254 |
||||||
| Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 254 |
||||||
| Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 254 |
||||||
| Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte. | ||||||