SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 20 - 1 L'UFG decide in merito a domande: |
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1 | L'UFG decide in merito a domande: |
a | della competente autorità cantonale o federale di autorizzarla a trasmettere dati sui pubblici ufficiali da altri sistemi al RegPU attraverso un interfaccia secondo l'articolo 8 capoverso 4; |
b | di terzi di autorizzarli a trasmettere le conferme di amissione secondo l'articolo 10 capoverso 4 richiamandole in linea. |
2 | Il DFGP disciplina i dettagli, in particolare: |
a | i requisiti tecnici da soddisfare per le rispettive domande; |
b | le informazioni da trasmettere con le rispettive domande. |
3 | L'UFG revoca l'autorizzazione se constata che le condizioni non sono più rispettate. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 19 - 1 La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
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1 | La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
a | di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera b di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
b | di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 17 capoverso 2 di documenti recanti una firma elettronica. |
2 | Per mezzo del sistema di validazione, gli uffici del registro fondiario, del registro di commercio e dello stato civile verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi. |
3 | Il DFGP disciplina l'oggetto della verifica di atti pubblici e di autenticazioni in forma elettronica eseguita per mezzo del sistema di validazione. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 19 - 1 La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
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1 | La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
a | di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera b di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
b | di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 17 capoverso 2 di documenti recanti una firma elettronica. |
2 | Per mezzo del sistema di validazione, gli uffici del registro fondiario, del registro di commercio e dello stato civile verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi. |
3 | Il DFGP disciplina l'oggetto della verifica di atti pubblici e di autenticazioni in forma elettronica eseguita per mezzo del sistema di validazione. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 19 - 1 La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
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1 | La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: |
a | di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera b di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
b | di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 17 capoverso 2 di documenti recanti una firma elettronica. |
2 | Per mezzo del sistema di validazione, gli uffici del registro fondiario, del registro di commercio e dello stato civile verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi. |
3 | Il DFGP disciplina l'oggetto della verifica di atti pubblici e di autenticazioni in forma elettronica eseguita per mezzo del sistema di validazione. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 39 - 1 Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
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1 | Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile). |
2 | Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: |
1 | i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un'unione domestica, morte; |
2 | lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata; |
3 | i nomi; |
4 | i diritti di attinenza cantonali e comunali; |
5 | la cittadinanza nazionale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 119 - Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili. |
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1 | Ogni persona gode dei diritti civili. |
2 | Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili. |
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1 | Ogni persona gode dei diritti civili. |
2 | Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili. |
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1 | Ogni persona gode dei diritti civili. |
2 | Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili. |
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1 | Ogni persona gode dei diritti civili. |
2 | Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 94 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili. |
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1 | Ogni persona gode dei diritti civili. |
2 | Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili. |
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1 | Ogni persona gode dei diritti civili. |
2 | Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni. |