SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 22 Comunicazione di dati - 1 Nell'ambito della collaborazione prevista all'articolo 21, le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente: |
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1 | Nell'ambito della collaborazione prevista all'articolo 21, le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente: |
a | le persone coinvolte in una pratica d'affari sleale; |
b | l'invio di materiale pubblicitario o di altri documenti che comprovano l'esistenza di una pratica d'affari sleale; |
c | le modalità finanziarie dell'operazione; |
d | il blocco di caselle postali. |
2 | Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicurano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d'affari sleali. Per il rimanente si applicano gli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 202049 sulla protezione dei dati.50 |
3 | Se il destinatario dei dati è un'organizzazione internazionale o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 161 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 161 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 1 - La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 2 Principio - È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 2 Principio - È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 22 Comunicazione di dati - 1 Nell'ambito della collaborazione prevista all'articolo 21, le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente: |
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1 | Nell'ambito della collaborazione prevista all'articolo 21, le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente: |
a | le persone coinvolte in una pratica d'affari sleale; |
b | l'invio di materiale pubblicitario o di altri documenti che comprovano l'esistenza di una pratica d'affari sleale; |
c | le modalità finanziarie dell'operazione; |
d | il blocco di caselle postali. |
2 | Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicurano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d'affari sleali. Per il rimanente si applicano gli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 202049 sulla protezione dei dati.50 |
3 | Se il destinatario dei dati è un'organizzazione internazionale o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità. |