SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 4 - 1 L'iscrizione può essere chiesta verbalmente o per iscritto da una delle parti o da ambedue congiuntamente. |
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1 | L'iscrizione può essere chiesta verbalmente o per iscritto da una delle parti o da ambedue congiuntamente. |
2 | Se la notifica è verbale, sarà tenuto un protocollo. La Camera d'esecuzione e dei fallimenti allestirà un apposito modulo obbligatorio. |
3 | Le notifiche scritte debbono contenere parimente tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione. A questo fine si potrà usare il modulo menzionato nel capoverso 2. |
4 | Si terrà conto d'una notifica unilaterale soltanto se è prodotto un documento, dal quale risulti l'accordo dell'altra parte su tutti i punti che debbono formare l'oggetto dell'iscrizione. Questo documento (contratto di compravendita, ecc.) sarà conservato negli archivi dell'ufficio in originale o in copia autentica. |
5 | Se la notifica è fondata su un contratto di credito al consumo nel senso della LCC, l'iscrizione può essere effettuata solo alle seguenti condizioni: |
a | il contratto deve osservare tutte le disposizioni elencate nell'articolo 15 capoverso 1 LCC; |
b | il consumatore deve certificare di aver ricevuto almeno sette giorni prima un esemplare del contratto e di non averlo revocato entro tale termine conformemente all'articolo 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 7 - Ogni iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni, in conformità del formulario annesso al presente regolamento: |
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a | il numero d'ordine dell'iscrizione; |
b | la data dell'iscrizione; |
c | il nome, la professione e il domicilio dell'alienante e, se occorra, del cessionario o dell'aggiudicatario del credito; |
d | il nome, la professione ed il domicilio dell'acquirente; |
e | l'indicazione del notificante; |
f | l'esatta denominazione dell'oggetto di cui la proprietà è riservata e del luogo dove si trova. Se la riserva della proprietà si riferisce ad un complesso di cose o ad un gran numero di oggetti occorrerà produrre un inventario esatto, che verrà unito agli atti. In questo caso basterà che nel registro si faccia riferimento all'inventario; |
g | la data del patto di riserva della proprietà quale risulta dalle dichiarazioni delle parti o dal contratto scritto; |
h | l'ammontare del credito garantito; |
i | la scadenza del credito. Se furono pattuiti dei pagamenti rateali, si devono indicare anche gli importi delle diverse rate ed i rispettivi termini di scadenza. |
SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 7 - Ogni iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni, in conformità del formulario annesso al presente regolamento: |
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a | il numero d'ordine dell'iscrizione; |
b | la data dell'iscrizione; |
c | il nome, la professione e il domicilio dell'alienante e, se occorra, del cessionario o dell'aggiudicatario del credito; |
d | il nome, la professione ed il domicilio dell'acquirente; |
e | l'indicazione del notificante; |
f | l'esatta denominazione dell'oggetto di cui la proprietà è riservata e del luogo dove si trova. Se la riserva della proprietà si riferisce ad un complesso di cose o ad un gran numero di oggetti occorrerà produrre un inventario esatto, che verrà unito agli atti. In questo caso basterà che nel registro si faccia riferimento all'inventario; |
g | la data del patto di riserva della proprietà quale risulta dalle dichiarazioni delle parti o dal contratto scritto; |
h | l'ammontare del credito garantito; |
i | la scadenza del credito. Se furono pattuiti dei pagamenti rateali, si devono indicare anche gli importi delle diverse rate ed i rispettivi termini di scadenza. |
SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 7 - Ogni iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni, in conformità del formulario annesso al presente regolamento: |
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a | il numero d'ordine dell'iscrizione; |
b | la data dell'iscrizione; |
c | il nome, la professione e il domicilio dell'alienante e, se occorra, del cessionario o dell'aggiudicatario del credito; |
d | il nome, la professione ed il domicilio dell'acquirente; |
e | l'indicazione del notificante; |
f | l'esatta denominazione dell'oggetto di cui la proprietà è riservata e del luogo dove si trova. Se la riserva della proprietà si riferisce ad un complesso di cose o ad un gran numero di oggetti occorrerà produrre un inventario esatto, che verrà unito agli atti. In questo caso basterà che nel registro si faccia riferimento all'inventario; |
g | la data del patto di riserva della proprietà quale risulta dalle dichiarazioni delle parti o dal contratto scritto; |
h | l'ammontare del credito garantito; |
i | la scadenza del credito. Se furono pattuiti dei pagamenti rateali, si devono indicare anche gli importi delle diverse rate ed i rispettivi termini di scadenza. |
SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 7 - Ogni iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni, in conformità del formulario annesso al presente regolamento: |
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a | il numero d'ordine dell'iscrizione; |
b | la data dell'iscrizione; |
c | il nome, la professione e il domicilio dell'alienante e, se occorra, del cessionario o dell'aggiudicatario del credito; |
d | il nome, la professione ed il domicilio dell'acquirente; |
e | l'indicazione del notificante; |
f | l'esatta denominazione dell'oggetto di cui la proprietà è riservata e del luogo dove si trova. Se la riserva della proprietà si riferisce ad un complesso di cose o ad un gran numero di oggetti occorrerà produrre un inventario esatto, che verrà unito agli atti. In questo caso basterà che nel registro si faccia riferimento all'inventario; |
g | la data del patto di riserva della proprietà quale risulta dalle dichiarazioni delle parti o dal contratto scritto; |
h | l'ammontare del credito garantito; |
i | la scadenza del credito. Se furono pattuiti dei pagamenti rateali, si devono indicare anche gli importi delle diverse rate ed i rispettivi termini di scadenza. |
SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 4 - 1 L'iscrizione può essere chiesta verbalmente o per iscritto da una delle parti o da ambedue congiuntamente. |
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1 | L'iscrizione può essere chiesta verbalmente o per iscritto da una delle parti o da ambedue congiuntamente. |
2 | Se la notifica è verbale, sarà tenuto un protocollo. La Camera d'esecuzione e dei fallimenti allestirà un apposito modulo obbligatorio. |
3 | Le notifiche scritte debbono contenere parimente tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione. A questo fine si potrà usare il modulo menzionato nel capoverso 2. |
4 | Si terrà conto d'una notifica unilaterale soltanto se è prodotto un documento, dal quale risulti l'accordo dell'altra parte su tutti i punti che debbono formare l'oggetto dell'iscrizione. Questo documento (contratto di compravendita, ecc.) sarà conservato negli archivi dell'ufficio in originale o in copia autentica. |
5 | Se la notifica è fondata su un contratto di credito al consumo nel senso della LCC, l'iscrizione può essere effettuata solo alle seguenti condizioni: |
a | il contratto deve osservare tutte le disposizioni elencate nell'articolo 15 capoverso 1 LCC; |
b | il consumatore deve certificare di aver ricevuto almeno sette giorni prima un esemplare del contratto e di non averlo revocato entro tale termine conformemente all'articolo 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 7 - Ogni iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni, in conformità del formulario annesso al presente regolamento: |
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a | il numero d'ordine dell'iscrizione; |
b | la data dell'iscrizione; |
c | il nome, la professione e il domicilio dell'alienante e, se occorra, del cessionario o dell'aggiudicatario del credito; |
d | il nome, la professione ed il domicilio dell'acquirente; |
e | l'indicazione del notificante; |
f | l'esatta denominazione dell'oggetto di cui la proprietà è riservata e del luogo dove si trova. Se la riserva della proprietà si riferisce ad un complesso di cose o ad un gran numero di oggetti occorrerà produrre un inventario esatto, che verrà unito agli atti. In questo caso basterà che nel registro si faccia riferimento all'inventario; |
g | la data del patto di riserva della proprietà quale risulta dalle dichiarazioni delle parti o dal contratto scritto; |
h | l'ammontare del credito garantito; |
i | la scadenza del credito. Se furono pattuiti dei pagamenti rateali, si devono indicare anche gli importi delle diverse rate ed i rispettivi termini di scadenza. |
SR 211.413.1 Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà RIPP Art. 2 - 1 Prima di far luogo all'iscrizione, l'ufficiale d'esecuzione deve accertarsi della propria competenza. A tale scopo potrà richiedere la produzione di un atto ufficiale attestante che l'acquirente è domiciliato nel suo circondario d'esecuzione o vi mantiene un domicilio d'affari. |
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1 | Prima di far luogo all'iscrizione, l'ufficiale d'esecuzione deve accertarsi della propria competenza. A tale scopo potrà richiedere la produzione di un atto ufficiale attestante che l'acquirente è domiciliato nel suo circondario d'esecuzione o vi mantiene un domicilio d'affari. |
2 | Ove l'ufficiale d'esecuzione non si ritenga competente, procederà all'iscrizione soltanto in via provvisoria, comunicando all'istante i motivi per cui rifiuta l'iscrizione definitiva e fissandogli un termine di dieci giorni per ricorrere all'autorità di vigilanza, sotto comminatoria della caducità dell'iscrizione provvisoria. |