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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
||||||
| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 304 |
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| Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. | ||||||
| Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. | ||||||
| Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 308 [1] |
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| Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: | ||||||
| è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; | ||||||
| è pubblicata. | ||||||
| Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 304 |
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| Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. | ||||||
| Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. | ||||||
| Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 307 [1] |
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| La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC [2]. | ||||||
| Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l'autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] RS 272 | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 308 [1] |
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| Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: | ||||||
| è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; | ||||||
| è pubblicata. | ||||||
| Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 304 |
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| Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. | ||||||
| Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. | ||||||
| Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 308 [1] |
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| Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: | ||||||
| è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; | ||||||
| è pubblicata. | ||||||
| Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||