SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.529 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 304 - 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
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1 | Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
2 | Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. |
3 | Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 308 - 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
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1 | Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
a | è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; |
b | è pubblicata. |
2 | Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.529 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.529 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 304 - 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
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1 | Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
2 | Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. |
3 | Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 307 - 1 La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC556. |
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1 | La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC556. |
2 | Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l'autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
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1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.529 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 308 - 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
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1 | Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
a | è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; |
b | è pubblicata. |
2 | Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 304 - 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
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1 | Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. |
2 | Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. |
3 | Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 308 - 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
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1 | Non appena esecutiva, la decisione sul concordato: |
a | è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio; |
b | è pubblicata. |
2 | Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria. |