OG).
cp. 2 OG).
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RI 0.232.141.1 PCT Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT) Art. 14 Irregolarità nella domanda internazionale |
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| 2) Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale può consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale è allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni è considerato come inesistente.4) Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'ufficio ricevente costata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti i) a iii) dell'articolo 11. 1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio lo dichiara. | ||||||
| L'ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale:a) sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione [1];contenga i dati prescritti relativi al depositante;contenga un titolo;contenga un estratto;soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti. | ||||||
| sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione [1]; | ||||||
| contenga i dati prescritti relativi al depositante; | ||||||
| contenga un titolo; | ||||||
| contenga un estratto; | ||||||
| soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti. | ||||||
| a) Se l'ufficio ricevente costata che le tasse prescritte dall'articolo 3.4) iv) non sono state versate nel termine prescritto o che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) non è stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara. | ||||||
| Se l'ufficio ricevente costata che una di queste prescrizioni non è soddisfatta invita il depositante a correggere la domanda internazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara. | ||||||
| [1] RS 0.232.141.11 | ||||||
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RI 0.232.141.1 PCT Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT) Art. 15 Ricerca internazionale |
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| 1) Ogni domanda internazionale forma oggetto di una ricerca internazionale.2) Scopo della ricerca internazionale è di scoprire lo stato della tecnica pertinente.3) La ricerca internazionale viene eseguita sulla base delle rivendicazioni, tenuto debito conto della descrizione e dei disegni (se vi siano).4) L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale prevista nell'articolo 16 si sforza di scoprire lo stato della tecnica pertinente nella misura massima consentitale dal suoi mezzi e deve, in ogni caso, consultare la documentazione specifica nel regolamento d'esecuzione 1). | ||||||
| a) Il titolare di una domanda nazionale depositata presso l'ufficio nazionale di uno Stato contraente o presso l'ufficio che agisce per tale Stato può, qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta e nelle condizioni previste da questa legislazione, domandare che una ricerca simile a una ricerca internazionale («ricerca di tipo internazionale») sia eseguita per questa domanda. | ||||||
| L'ufficio nazionale di uno Stato contraente o l'ufficio che agisce per tale Stato può, qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta, assoggettare a una ricerca di tipo internazionale ogni domanda nazionale depositata presso di esso. | ||||||
| La ricerca di tipo internazionale è eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, prevista dall'articolo 16, che sarebbe competente per una ricerca internazionale se la domanda nazionale fosse una domanda internazionale depositata presso l'ufficio indicato nei commi a) e b). Se la domanda nazionale è redatta in una lingua nella quale l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima di non poter trattare la domanda, la ricerca di tipo internazionale è eseguita fondandosi su una traduzione approntata dal depositante in una delle lingue prescritte per le domande internazionali che detta amministrazione si è impegnata di accettare per le domande internazionali. La domanda nazionale e la traduzione, qualora sia richiesta, devono essere presentate nella forma prescritta per le domande internazionali. | ||||||
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RI 0.232.141.1 PCT Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT) Art. 30 Carattere confidenziale della domanda internazionale |
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| 3) Il paragrafo 2)a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concerne le trasmissioni previste nell'articolo 12.1).4) Ai sensi del presente articolo, il termine «accedere» comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e perciò anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun ufficio nazionale può pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine. | ||||||
| a) Fatto salvo il comma b), l'Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione di accedere alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante. | ||||||
| Nessun ufficio nazionale può permettere a terzi di accedere alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della più remota delle date qui appresso indicate:a) data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20;data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22. | ||||||
| data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale; | ||||||
| data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20; | ||||||
| data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22. | ||||||
| Il comma a) non è applicabile alle trasmissioni all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell'articolo 13 né alle comunicazioni previste nell'articolo 20. | ||||||
| Il comma a) non vieta a un ufficio designato di permettere alle autorità giudiziarie di accedere alla domanda internazionale. | ||||||
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RI 0.232.141.1 PCT Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT) Art. 30 Carattere confidenziale della domanda internazionale |
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| 3) Il paragrafo 2)a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concerne le trasmissioni previste nell'articolo 12.1).4) Ai sensi del presente articolo, il termine «accedere» comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e perciò anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun ufficio nazionale può pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine. | ||||||
| a) Fatto salvo il comma b), l'Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione di accedere alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante. | ||||||
| Nessun ufficio nazionale può permettere a terzi di accedere alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della più remota delle date qui appresso indicate:a) data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20;data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22. | ||||||
| data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale; | ||||||
| data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20; | ||||||
| data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22. | ||||||
| Il comma a) non è applicabile alle trasmissioni all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell'articolo 13 né alle comunicazioni previste nell'articolo 20. | ||||||
| Il comma a) non vieta a un ufficio designato di permettere alle autorità giudiziarie di accedere alla domanda internazionale. | ||||||
cp. 2 OG. Trattasi inoltre di una decisione cantonale, emanata in ultima istanza e riguardante un procedimento civile nel senso dell'art. 68
cp. 1 OG. Infatti, oggetto del processo è una pretesa fondata su un contratto di locazione a norma del CO. Ne segue che il presente gravame è ammissibile.
cp. 1 OG, bensì
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RI 0.232.141.1 PCT Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT) Art. 30 Carattere confidenziale della domanda internazionale |
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| 3) Il paragrafo 2)a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concerne le trasmissioni previste nell'articolo 12.1).4) Ai sensi del presente articolo, il termine «accedere» comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e perciò anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun ufficio nazionale può pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine. | ||||||
| a) Fatto salvo il comma b), l'Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione di accedere alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante. | ||||||
| Nessun ufficio nazionale può permettere a terzi di accedere alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della più remota delle date qui appresso indicate:a) data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20;data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22. | ||||||
| data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale; | ||||||
| data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20; | ||||||
| data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22. | ||||||
| Il comma a) non è applicabile alle trasmissioni all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell'articolo 13 né alle comunicazioni previste nell'articolo 20. | ||||||
| Il comma a) non vieta a un ufficio designato di permettere alle autorità giudiziarie di accedere alla domanda internazionale. | ||||||
cp. 1 lett. b ultima frase OG, la violazione dell'art. 59 CF può infatti essere allegata unicamente mediante ricorso di diritto pubblico. .. b) Con ragione il ricorrente non pretende che al disciplinamento della competenza dei tribunali per territorio,