, 677
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 677 [1] |
||||||
| Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull'utile risultante dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
||||||
| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
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| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 706 |
||||||
| Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. | ||||||
| Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: | ||||||
| sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; | ||||||
| sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; | ||||||
| provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; | ||||||
| sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Abrogati dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 706 |
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| Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. | ||||||
| Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: | ||||||
| sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; | ||||||
| sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; | ||||||
| provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; | ||||||
| sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Abrogati dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 706 |
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| Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. | ||||||
| Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: | ||||||
| sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; | ||||||
| sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; | ||||||
| provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; | ||||||
| sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Abrogati dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
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| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
CO, aux termes duquel les dispositions concernant la participation des administrateurs au bénéfice ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts. Il est vrai que la doctrine a vu des contradictions entre les art. 627 ch. 2
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 677 [1] |
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| Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull'utile risultante dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
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| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
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| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 677 [1] |
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| Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull'utile risultante dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
CO, qui est implicitement réservé. Quant à l'art. 698 al. 2 ch. 3
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
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| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 706 |
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| Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. | ||||||
| Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: | ||||||
| sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; | ||||||
| sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; | ||||||
| provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; | ||||||
| sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Abrogati dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||