SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
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1 | Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
1bis | In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27 |
2 | Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 333 Nuova decisione nel merito - 1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
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1 | Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
2 | Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura. |
3 | Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 333 Nuova decisione nel merito - 1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
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1 | Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
2 | Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura. |
3 | Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 333 Nuova decisione nel merito - 1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
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1 | Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
2 | Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura. |
3 | Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 333 Nuova decisione nel merito - 1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
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1 | Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
2 | Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura. |
3 | Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 333 Nuova decisione nel merito - 1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
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1 | Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
2 | Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura. |
3 | Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta. |
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1 | Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. |
2 | Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura. |
3 | Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta. |