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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 5 |
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| In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: | ||||||
| le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); | ||||||
| tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, | ||||||
| spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), | ||||||
| incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2), | ||||||
| genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); | ||||||
| i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso; | ||||||
| i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato; | ||||||
| i civili internati su territori in guerra o occupati; | ||||||
| militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139). | ||||||
| Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a). [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). [2] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 5 |
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| In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: | ||||||
| le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); | ||||||
| tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, | ||||||
| spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), | ||||||
| incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2), | ||||||
| genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); | ||||||
| i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso; | ||||||
| i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato; | ||||||
| i civili internati su territori in guerra o occupati; | ||||||
| militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139). | ||||||
| Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a). [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). [2] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 5 |
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| In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: | ||||||
| le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); | ||||||
| tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, | ||||||
| spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), | ||||||
| incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2), | ||||||
| genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); | ||||||
| i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso; | ||||||
| i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato; | ||||||
| i civili internati su territori in guerra o occupati; | ||||||
| militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139). | ||||||
| Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a). [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). [2] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||