OG). Zulässigkeit dieses Rechtsmittels; Beschwerdelegitimation (Erw. 1).
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
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| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
OG). Ammissibilità di questo rimedio giuridico; veste per ricorrere (consid. 1).
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 538 |
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| La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 538 |
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| La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 28 Entrata in vigore |
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| La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018. | ||||||
OG wegen Verletzung von Vorschriften des eidgenössischen Rechts mit Einschluss von Staatsverträgen des Bundes über die sachliche oder örtliche Zuständigkeit der Behörden die Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig.
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 557 |
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| Il testamento dev'essere pubblicato dall'autorità competente entro il termine di un mese dall'avvenuta comunicazione. | ||||||
| Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall'autorità. | ||||||
| Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all'autorità e dalla medesima pubblicati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 58 |
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| La procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene con le norme stabilite per le società cooperative. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 559 |
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| Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. | ||||||
| Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 567 |
||||||
| Il termine per rinunciare è di tre mesi. | ||||||
| Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 567 |
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| Il termine per rinunciare è di tre mesi. | ||||||
| Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 23 Fatturazione e conseguenze della mora |
||||||
| L'UFG fattura gli emolumenti annualmente al pubblico ufficiale o al servizio competente secondo il diritto applicabile. | ||||||
| Sono fatti salvi accordi diversi tra l'UFG e i Cantoni o il servizio competente secondo il diritto applicabile. | ||||||
| Se il debitore degli emolumenti è il pubblico ufficiale e questi è in mora nonostante sollecito, l'UFG può ordinare che la competente autorità cantonale o federale revochi la validità giuridica dell'iscrizione secondo l'articolo 7. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 23 Fatturazione e conseguenze della mora |
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| L'UFG fattura gli emolumenti annualmente al pubblico ufficiale o al servizio competente secondo il diritto applicabile. | ||||||
| Sono fatti salvi accordi diversi tra l'UFG e i Cantoni o il servizio competente secondo il diritto applicabile. | ||||||
| Se il debitore degli emolumenti è il pubblico ufficiale e questi è in mora nonostante sollecito, l'UFG può ordinare che la competente autorità cantonale o federale revochi la validità giuridica dell'iscrizione secondo l'articolo 7. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 6 Persone da iscrivere |
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| Nel RegPU possono essere iscritti: | ||||||
| i pubblici ufficiali; | ||||||
| i collaboratori delle autorità cui compete la gestione dei dati delle persone iscritte. | ||||||
| Le autorità competenti iscrivono nel RegPU i pubblici ufficiali autorizzati a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica. | ||||||
| Ogni persona va iscritta con la sua funzione e l'organizzazione di cui fa parte. Per ogni persona possono essere iscritte diverse funzioni e organizzazioni. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 28 Entrata in vigore |
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| La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 538 |
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| La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
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| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
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| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 24 |
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| Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. | ||||||
| Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
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| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 28 Entrata in vigore |
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| La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 28 Entrata in vigore |
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| La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
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| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 567 |
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| Il termine per rinunciare è di tre mesi. | ||||||
| Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 22 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti |
||||||
| Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 [1] sugli emolumenti. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 538 |
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| La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||