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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
||||||
| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 30 |
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| Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 30 |
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| Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 30 |
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| Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 322 Risposta al reclamo |
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| Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni. | ||||||
| Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo. | ||||||
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RI 0.142.392.681.163 CE Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo Art. 2 |
||||||
| Sono competenti per l'applicazione del presente accordo le seguenti autorità (in seguito «autorità competenti»): Ufficio federale della migrazione [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berna-Wabern Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienna | ||||||
| presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia: | ||||||
| presso il Ministero dell'Interno | ||||||
| Al momento della firma del presente accordo, le Parti contraenti si scambiano le coordinate dei servizi incaricati in seno alle autorità competenti dell'applicazione del presente accordo. Inoltre, le autorità competenti s'informano a vicenda, per scritto e senza indugio, di eventuali cambiamenti relativi a tali servizi. | ||||||
| [1] Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU 2014 4451). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 9 |
||||||
| I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. | ||||||
| Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 270 [1] |
||||||
| Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio. | ||||||
| Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore. | ||||||
| Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 270 [1] |
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| Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio. | ||||||
| Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore. | ||||||
| Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 30 |
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| Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). | ||||||