S. 274 / Nr. 44 Rechtsgleichheit (i)

BGE 77 I 274

44. Sentenza 19 dicembre 1951 nella causa Massa ereditaria X. contro Stato del
Cantone Ticino.

Regeste:
Art. 4 CF.
Il tasso del 12% previsto dalla legislazione fiscale ticinese in caso di mora
nel pagamento delle imposte cantonali e comunali è inammissibile, perché è
applicabile in modo generale e senza tener conto della causa del ritardo.

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Art. 4 BV.
Der in der Tessiner Steuergesetzgebung vorgesehene Steuerzins von 12% bei
verspäteter Zahlung der Kantons- und Gemeindesteuern ist unzulässig, da er
allgemein und ohne Rücksicht auf die Ursache der Verspätung vorgeschrieben
ist.
Art. 4 Cst.
Le taux de 12% prévu par la législation fiscale tessinoise en cas de demeure
pour le payement des impôts cantonaux et communaux est inadmissible, car il
est fixé d'une façon générale et sans qu'on tienne compte de la cause du
retard.

A. - Il 20 ottobre 1942, il Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino e
gli eredi X. stipularono una convenzione che stabilisce le imposte federali,
cantonali e comunali a carico della successione.
Pel loro pagamento fu accordata una dilazione fino al 31 dicembre 1944,
ritenuta però a partire dal I novembre 1943 la decorrenza dell'Interesse annuo
del 3 1/2%.
Avendo adempiuto solo in parte gli obblighi a loro carico, gli eredi X. furono
escussi per un ammontare complessivo di 1628201 fr. 65, cui dovevano essere
aggiunti, a decorrere dal I gennaio 1947, i seguenti interessi:
a) del 12% su 763072 fr. 80,
b) del 5% su 470352 fr. 95,
c) del 3,5% su 46519 fr. 20.
Le giurisdizioni cantonali ammisero in principio l'applicazione del tasso del
12% perché previsto dalla legislazione cantonale.
B. - La Massa ereditaria X. è insorta con un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, impugnando tra l'altro l'applicazione del tasso del 12%
che ritiene immorale e arbitrario.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso limitatamente a questo punto. per
i seguenti
considerandi di diritto
1.- È esatto che, come rilevano le giurisdizioni cantonali, l'applicazione del
tasso del 12 0% è fondata su espressi disposti della legislazione ticinese.
Infatti l'art. 27 della legge stille tasse di successione dispone:

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La tassa diventa esecutiva con l'intimazione del decreto del Dipartimento
delle Finanze, e dovrà essere pagata nel termine di un mese, a meno che non
venga accordata proroga dal Consiglio di Stato.
In caso di mora al pagamento, decorre l'interesse dell'uno per cento al mese.
La mora prende data coll'ultimo giorno del termine fissato pel pagamento.
L'azione contro la decisione del Consiglio di Stato non sospende il pagamento
della tassa.
E gli art. 45 e 52 della legge di procedura tributaria prevedono:
L'esazione in caso di mora ha luogo in via esecutiva.
La mora prende data coll'ultimo giorno del termine fissato pel pagamento.
Il contribuente in mora è tenuto a pagare, oltre l'imposta, un soprassoldo in
ragione dell'uno per cento al mese.
Il caposoldo decorre anche in caso di ricorso.
Il tasso del 12% ha per iscopo di accelerare l'esazione dei pubblici tributi,
la quale, in caso di mora, avviene per via esecutiva: nella mente del
legislatore, il contribuente, sotto la comminatoria dell'applicazione d'un
tasso siffatto, sarebbe indotto a solvere tempestivamente i pubblici tributi.
Il tasso del 12% è straordinariamente elevato ed è sconosciuto alle
legislazioni fiscali degli altri Cantoni.
Il diritto romano prevedeva bensì, nel caso di mancato pagamento d'un debito
accertato da una sentenza giudiziale, l'applicazione d'un interesse moratorio
del 12% come mezzo di pressione; ma un siffatto disposto non era più osservato
da lungo tempo anche in quei paesi ove vigeva ancora nel rimanente il diritto
romano (cfr. WETZEL System des ordentlichen Civilprozesses, pag. 599; SAVIGNY,
System des heutigen römischen Rechts, vol. VI, pag. 412-413).
Le vecchie leggi fiscali di certi Cantoni prevedevano in caso di mora
supplementi d'imposta unici. Tipico era il § 23 della legge tributaria
svittese, del 21 agosto 1854, secondo cui un siffatto supplemento ammontava ad
un terzo della somma dovuta a titolo d'imposta. Da questo sistema il Cantone
di Svitto si è però dipartito, stabilendo

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nel regolamento 5 luglio 1947 sulla riscossione delle imposte (§ 8), emanato
in virtù della nuova legge fiscale 23 agosto 1946 (§ 77), un interesse
moratorio del 5%.
I Cantoni che hanno leggi fiscali di data recente prevedono, in caso di
ritardo nel pagamento dell'imposta, gli atti esecutivi e un Interesse
moratorio del 5 al massimo. Così, nel Cantone di Zurigo è applicabile un
Interesse moratorio del 3% (cfr. § 68 dell'ordinanza di esecuzione della legge
tributaria 26 novembre 1951 e il decreto 13 dicembre 1951 del Consiglio di
Stato); nel Cantone di Basilea-città l'Interesse moratorio è del 3,6% (§ 20
della legge tributaria 22 dicembre 1949 e § 7 della relativa ordinanza
d'esecuzione 28 luglio 1950); nel Cantone di Berna il contribuente moroso deve
un Interesse del 5% a partire dal trentesimo giorno della scadenza (art. 155
della legge tributaria 29 ottobre 1944); nel Cantone di San Gallo l'Interesse
moratorio è del 4 «(art. 89 della legge tributaria 14 marzo 1944 e art. 76
della relativa ordinanza di esecuzione) e nel Cantone di Neuchâtel varia
dall'1% al 3,6 % (art. 133 e 134 della legge sulle contribuzioni dirette del
19 aprile 1949).
2.- In linea di massima, un Cantone è libero di stabilire quali sono i
pregiudizi che colpiscono il cittadino per l'inadempimento di pubblici
obblighi, specialmente di quello del pagamento delle imposte, purché questi
pregiudizi non contengano in sè nulla d'incostituzionale e segnatamente non
siano contrari all'art. 4 CF (RU vol. 10, pag. 467, consid. 2).
È ovvio che il tasso del 12% non è, data la sua elevatezza, un Interesse
moratorio, ossia non rappresenta il compenso del danno che subisce il
creditore dalla mora del debitore. Per compensare un siffatto danno le
legislazioni moderne prevedono, in generale, un Interesse del 5% al massimo.
L'applicazione del 12% porta seco un raddoppiamento della somma dovuta a
titolo d'imposta, se il ritardo dura otto anni. Un siffatto sistema potrebbe
indurre il fisco a

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non promuovere la procedura esecutiva per poter esigere più tardi un'imposta
molto più elevata.
D'altra parte, se il contribuente è nell'impossibilità momentanea o permanente
di solvere l'imposta, un siffatto aumento dell'onere fiscale appare in urto
con l'equità. In questo caso le leggi fiscali moderne. sia della
Confederazione, sia dei Cantoni, accordano una dilazione O un condono parziale
o anche totale. Ad ogni modo è inammissibile che il debitore dell'imposta
quando si trova insolvente senza propria colpa debba essere colpito da un
onere così grave com'è quello che prevede la legislazione fiscale ticinese.
Non occorre per ora decidere se l'applicazione del supplemento del 12% sarebbe
ammissibile nei confronti di un contribuente moroso in cattiva fede. Basta
dichiarare intollerabile di disporre, come ha disposto il legislatore
ticinese, in linea generale e senza tener conto della causa del ritardo,
l'applicazione di un supplemento del 12 % nei riguardi del contribuente
moroso.
Questa disposizione non fa una distinzione che è oggettivamente di assoluta
necessità. Una tale omissione viola, come la giurisprudenza del Tribunale
federale ha dichiarato (cfr. RU 7:3 I:383 61 I 329), l'art. 4 CF.
3.- L'applicazione del 12 % non è stata prevista dal legislatore ticinese come
una penalità: essa figura infatti, nel regolamento della legge sulle tasse di
successione, sotto il capitolo VII intitolato «Riscossione delle tasse» (solo
il capitolo VIII tratta delle «penalità») e, nella legge di procedura
tributaria, figura sotto il capitolo IV intitolato «Riscossione dell'imposta»
e non sotto quello delle disposizioni penali.
Ma anche se si volesse considerare il tasso del 12% quale una pena, come
sembra ritenere il Tribunale d'appello del Cantone Ticino (Repertorio di
giurisprudenza patria, 1941 pag. 41; 1937 pag. 72), esso non sarebbe
ammissibile nei confronti del contribuente caduto in mora senza sua colpa.

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Infatti, secondo la moderna dottrina e la giurisprudenza, una pena, anche per
violazione di una disposizione di diritto fiscale, è ammissibile soltanto in
caso di colpa (cfr. HAFTER, Lehrbuch des Schweiz Strafrechts, Allgemeiner
Teil, II ed., pag. 107 e seg.; CLERIC, Leitfaden der strafrechtlichen
Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichtes, pag. 52 e 53; BLUMENSTEIN,
System des Steuerrechts, Il ed., pag. 267; RU 39 I 401 e seg.; 53 I 3856 I 559
e seg.; sentenze inedite 7 dicembre 1936 su ricorso Rätz c. Soletta 3 giugno
1946 su ricorso Barberi c. Ticino).
La questione di sapere se in caso d'una colpa imputabile al contribuente, la
«pena» del 12 % potrebbe giustificarsi, può restare indecisa in concreto,
poiché il Consiglio di Stato non ha affermato e tanto meno dimostrato una
siffatta colpa a carico della Massa ereditaria X.
Così stando le cose, la Camera civile del Tribunale d'appello, dopo aver dato
alle parti la possibilità di pronunciarsi per quanto concerne la colpa,
prenderà una nuova decisione circa l'applicazione del tasso del 12%, tenendo
conto di quanto sopra esposto come pure del fatto che la Massa ereditaria X.
si è dichiarata d'accordo di pagare il 5% anziché il 12%.