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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 470 |
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| Chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima. [1] | ||||||
| Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 181 |
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| I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 181 |
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| I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 181 |
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| I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 181 |
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| I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 225 |
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| I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge. | ||||||
| Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale. | ||||||
| I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 181 |
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| I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||