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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 935 |
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| Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato. | ||||||
| Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se: | ||||||
| al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi; | ||||||
| l'ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario; | ||||||
| la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o | ||||||
| la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato. | ||||||
| Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione, oltre a ordinarne la reiscrizione, il giudice adotta le misure necessarie. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 935 |
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| Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato. | ||||||
| Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se: | ||||||
| al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi; | ||||||
| l'ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario; | ||||||
| la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o | ||||||
| la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato. | ||||||
| Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione, oltre a ordinarne la reiscrizione, il giudice adotta le misure necessarie. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente |
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| Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 40 |
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| Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. | ||||||
| Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 77 Riduzione ordinaria del capitale [1] |
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| Alla riduzione del capitale sociale si applica per analogia l'articolo 55, per quanto la presente sezione non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 40 |
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| Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. | ||||||
| Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 77 Riduzione ordinaria del capitale [1] |
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| Alla riduzione del capitale sociale si applica per analogia l'articolo 55, per quanto la presente sezione non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 56 [1] |
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| La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 645 |
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| Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido. | ||||||
| Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società anonima da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società anonima ne è responsabile. | ||||||