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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261 |
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| Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione,è punito con una pena pecuniaria. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 264 |
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| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 264 |
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| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 264 |
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| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 264 |
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| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||