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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 1 |
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| La presente legge disciplina: | ||||||
| la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; | ||||||
| la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; | ||||||
| la sorveglianza federale sulle società di gestione. | ||||||
| Sono salvi gli accordi internazionali. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 5 Opere non protette |
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| Non sono protetti dal diritto d'autore: [1] | ||||||
| le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali; | ||||||
| i mezzi di pagamento; | ||||||
| le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche; | ||||||
| i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate. | ||||||
| Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 2 Definizione |
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| Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. | ||||||
| Sono in particolare opere: | ||||||
| le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; | ||||||
| le opere musicali e altre opere acustiche; | ||||||
| le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; | ||||||
| le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; | ||||||
| le opere architettoniche; | ||||||
| le opere delle arti applicate; | ||||||
| le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; | ||||||
| le opere coreografiche e le pantomime. | ||||||
| I programmi per computer sono pure considerati opere. | ||||||
| Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale. [1] | ||||||
| Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 1 |
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| La presente legge disciplina: | ||||||
| la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; | ||||||
| la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; | ||||||
| la sorveglianza federale sulle società di gestione. | ||||||
| Sono salvi gli accordi internazionali. | ||||||