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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
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| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 109 |
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| La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso. | ||||||
| Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli. | ||||||
| La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 109 |
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| La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso. | ||||||
| Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli. | ||||||
| La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 100 [1] |
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| Il matrimonio può essere celebrato al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 54 |
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| Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 161 [1] |
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| Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione |
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| I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
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| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
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| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
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| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||