SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 794 - 1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera. |
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1 | Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera. |
2 | Se l'obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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1 | Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.651 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 794 - 1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera. |
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1 | Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera. |
2 | Se l'obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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1 | Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.651 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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1 | Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.651 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 12 - Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 794 - 1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera. |
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1 | Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera. |
2 | Se l'obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.651 |
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