S. 327 / Nr. 56 Registersachen (i)

BGE 75 I 337

56. Sentenza 13 ottobre 1949 nella causa Banca dello Stato del Cantone Ticino
contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.


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Regeste:
Art. 794
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 794 - 1 Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimmter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben.
1    Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimmter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben.
2    Ist der Betrag der Forderung unbestimmt, so wird ein Höchstbetrag angegeben, bis zu dem das Grundstück für alle Ansprüche des Gläubigers haftet.
cp. 2 CC. Nel caso d'un'ipoteca d'importo massimo non si deve far
luogo alla domanda d'annotazione del saggio dell'interesse.
Art. 799
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 799 - 1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
1    Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
2    Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.654
cp. 2 CC. La modificazione di un atto ipotecario già esistente
richiede per la sua validità l'atto pubblico, eccettuate le stipulazioni
complementari che liberano il gravato, quali ad esempio, lo sgravio del pegno,
la riduzione della somma garantita. La trasformazione d'un'ipoteca d'importo
massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non porta seco una siffatta
liberazione'
Art. 794 2 ZGB. Bei Maximalhypotheken kann die Eintragung des Zinsfusses nicht
verlangt werden.
Art. 799 2 ZGB. Die Änderung einer bestehenden Hypothek bedarf zu ihrer
Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. Ausgenommen sind ergänzende
Vereinbarungen, die auf Aufhebung von Belastungen gehen, wie etwa
Pfandentlassung, Herabsetzung der pfandgesicherten Forderung. Die Umwandlung
einer Maximalhypothek in eine feste Hypothek bringt keine solche Entlastung
mit sich.
Art. 794 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 794 - 1 Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimmter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben.
1    Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimmter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben.
2    Ist der Betrag der Forderung unbestimmt, so wird ein Höchstbetrag angegeben, bis zu dem das Grundstück für alle Ansprüche des Gläubigers haftet.
CC. S'agissant d'une hypothèque d'un montant maximum,
l'inscription du taux de l'intérêt ne peut être requise.
Art. 799 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 799 - 1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
1    Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
2    Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.654
CC. La modification d'une hypothèque existante nécessite pour
sa validité un acte authentique, à moins qu'il ne s'agisse d'une stipulation
complémentaire qui libère le grevé, telle, par exemple, que celle qui a pour
effet de dégrever le gage ou de réduire la somme garantie. La transformation
d'une hypothèque d'un montant maximum en une hypothèque d'un montant fixe
n'entraîne pas une libération de ce genre.

A. ­ Con istromento notarile 5 agosto 1930 Battista
Geninazzi concesse alla Banca dello Stato de. Cantone Ticino un'ipoteca di
primo grado per la somma di 5000 fr. a garanzia di tutti i suoi impegni
dipendenti da anticipi in conto corrente. Nel 1941, dopo la morte del
debitore, i di lui eredi
conclusero con la banca un accordo nel senso ch'essi si riconoscevano debitori
solidali della somma di 4000 fr. risultante dal saldo del conto corrente
chiuso il 30 giugno 1941, impegnandosi ad ammortizzare questa somma in ragione
di 80 fr. all'anno, con l'interesse del 3,75 %. Dopo che l'ipoteca di 5000 fr.
era stata ridotta a 2740 fr.

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e che un'erede del defunto Battista Geninazzi era stata iscritta quale
debitrice nel registro fondario, la Banca dello Stato del Cantone Ticino, con
istanza 22 aprile 1949, chiese all'Ufficio dei registri di Lugano
l'annotazione del saggio d'interesse massimo del 5 %. L'Ufficio dei registri
respinse però la richiesta, perchè in realtà non si trattava della modifica
dell'interesse, ma della trasformazione d'un'ipoteca a garanzia d'un conto
corrente in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso, trasformazione che esige
l'atto pubblico.
La Banca dello Stato del Cantone Ticino interpose un ricorso che il
Dipartimento di giustizia, quale Autorità cantonale di vigilanza sul registro
fondiario, respingeva essenzialmente per i seguenti motivi: Il consolidamento
d'un debito in conto corrente, ossia la sua trasformazione in un mutuo fisso,
è una modifica essenziale del rapporto giuridico che deve pertanto essere
costatata mediante atto pubblico. Dall'art. 799
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 799 - 1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
1    Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
2    Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.654
CC si evince che l'atto
pubblico deve esprimere non soltanto la costituzione del pegno, ma anche la
natura specifica del rapporto fondamentale (mutuo fisso o conto corrente), la
quale è sempre un elemento essenziale, la cui modifica è disciplinata
dall'art. 12
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 12 - Ist für einen Vertrag die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben, so gilt diese Vorschrift auch für jede Abänderung, mit Ausnahme von ergänzenden Nebenbestimmungen, die mit der Urkunde nicht im Widerspruche stehen.
CO.
B. ­ La Banca dello Stato del Cantone Ticino ha deferito questa decisione al
Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, adducendo in
sostanza quanto segue: Come risulta dal tenore dell'istanza 22 aprile 1949, fu
chiesta all'Ufficio dei registri di Lugano soltanto l'annotazione
dell'interesse massimo del 5 % senz'alcun cenno all'operazione di
consolidamento del conto corrente, la quale del resto era già stata fatta
parecchi anni prima. L'Ufficiale dei registri avrebbe quindi dovuto limitarsi
a costatare che nel registro fondiario era iscritta un'ipoteca di 2740 fr. e
che si chiedeva soltanto l'annotazione del saggio dell'interesse. È
irrilevante che si sia in presenza d'un'ipoteca d'importo massimo: nessun
disposto vieta agli interessati di far iscrivere nel registro

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fondiario, in luogo e vece d'un ammontare massimo, un ammontare determinato,
se questo, cogli interessi per tre anni, non supera la somma massima
originariamente iscritta. Ma, anche se fosse chiesta l'iscrizione di un pegno
a garanzia d'un mutuo fisso anzichè a garanzia d'un debito in conto corrente,
non sarebbe indispensabile l'atto pubblico. All'accordo che il debito possa
variare liberamente entro i limiti del credito concesso e che sia dovuto un
interesse del 3,5 % oltre la commissione subentrerebbe un accordo secondo cui
il debito è fisso (ossia non potrà più superare l'importo raggiunto all'atto
del consolidamento) e dovrà essere estinto mediante ammortamenti. Un siffatto
accordo non significa un mutamento della causa della dazione in pegno.
Tanto l'Autorità cantonale di vigilanza, quanto il Dipartimento federale di
giustizia e polizia hanno concluso pel rigetto del ricorso di diritto
amministrativo.
Considerando in diritto:
Nel ricorso di diritto amministrativo la Banca dello Stato del Cantone Ticino
rimanda alla sua istanza 22 aprile 1949, a tenor della quale è stata chiesta
soltanto l'iscrizione di un saggio massimo dell'interesse del 5 %, e rileva
espressamente di non aver menzionato la trasformazione del credito dipendente
dal conto corrente in un mutuo fisso. Secondo la banca, non si tratta adunque
di far subentrare al posto del credito in conto corrente garantito da ipoteca
un mutuo fisso, ma di completare l'attuale iscrizione mediante l'annotazione
del saggio massimo dell'interesse. Una siffatta istanza non può essere
accolta: il diritto di pegno immobiliare presentemente iscritto è una
cosiddetta ipoteca d'importo massimo ai sensi dell'art. 794
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 794 - 1 Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimmter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben.
1    Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimmter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben.
2    Ist der Betrag der Forderung unbestimmt, so wird ein Höchstbetrag angegeben, bis zu dem das Grundstück für alle Ansprüche des Gläubigers haftet.
cp. 2 CC, che
indica la somma massima (compresi gli interessi e gli accessori) per cui il
pegno immobiliare costituisce la garanzia. Siccome il credito non è garantito
nella misura in cui eccede quest'importo, l'annotazione del saggio
dell'interesse non ha senso in

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siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachenrecht, note 12-15
all'art. 794).
Ma anche se, come l'Autorità cantonale di vigilanza ha ammesso, la Banca dello
Stato del Cantone Ticino avesse chiesto che l'ipoteca d'importo massimo fosse
trasformata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso, l'istanza non potrebbe
essere accolta. L'art. 799
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 799 - 1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
1    Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
2    Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.654
cp. 2 CC, secondo cui il contratto di costituzione
del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico, vale in
linea di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario già
esistente, eccettuate le stipulazioni complementari che liberano il gravato,
qua]i, ad esempio, lo sgravio del pegno, la riduzione della somma garantita
(LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all'art. 799
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 799 - 1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
1    Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
2    Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.654
CC). La
trasformazione di un'ipoteca d'importo massimo in un'ipoteca a garanzia d'un
mutuo fisso non porta seco una siffata liberazione, ma ha come conseguenza,
anche se il debito non è aumentato, la trasformazione dell'attuale specie di
pegno. Anzi, in concreto, dalla trasformazione risulterebbe un aumento del
debito, poichè all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. verrebbero ad
aggiungersi gli interessi del mutuo. Una siffatta modificazione potrebbe
essere adunque pattuita soltanto nella forma prevista dall'art. 799
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 799 - 1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
1    Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
2    Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.654
cp. 2 CC
(cfr. (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, anno
1938, fascicolo 12, pag. 82-83).
Il Tribunale federale pronunica:
Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 75 I 337
Data : 01. Januar 1948
Pubblicato : 13. Oktober 1949
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 75 I 337
Ramo giuridico : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Oggetto : Art. 794 cp. 2 CC. Nel caso d’un’ipoteca d'importo massimo non si deve far luogo alla domanda...


Registro di legislazione
CC: 794 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 794 - 1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera.
1    Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera.
2    Se l'obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.
799
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
1    Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2    Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.640
CO: 12
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 12 - Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto.
Registro DTF
75-I-337
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
conto corrente • annotazione • questio • pegno immobiliare • ricorso di diritto amministrativo • autorità cantonale • del credere • tribunale federale • registro fondiario • calcolo • modifica • azione • motivo • forma autentica • decesso • rapporto giuridico • decisione • salario • autorità amministrativa • menzione
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