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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 351 |
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| L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure. | ||||||
| Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto. | ||||||
| Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti. | ||||||
| Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 372 |
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| I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione. | ||||||
| Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa. | ||||||
| I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 372 |
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| I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione. | ||||||
| Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa. | ||||||
| I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 372 |
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| I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione. | ||||||
| Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa. | ||||||
| I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 372 |
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| I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione. | ||||||
| Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa. | ||||||
| I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||