SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 74 - 1 Il luogo dell'adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze. |
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1 | Il luogo dell'adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze. |
2 | In difetto d'altra disposizione varranno le seguenti norme: |
1 | il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all'epoca della scadenza; |
2 | la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto; |
3 | le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine. |
3 | Quando l'obbligazione dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l'adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell'obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |