SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
|
1 | L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
2 | Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. |
3 | È fatta salva l'azione penale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
|
1 | L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
2 | Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. |
3 | È fatta salva l'azione penale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
|
1 | L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
2 | Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. |
3 | È fatta salva l'azione penale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
|
1 | L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
2 | Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. |
3 | È fatta salva l'azione penale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
|
1 | L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
2 | Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. |
3 | È fatta salva l'azione penale. |