S. 423 / Nr. 65 Registersachen (i)

BGE 71 I 423

65. Sentenza 2 novembre 1945 della II Corte civile nella causa Società
fiduciaria svizzera per l'industria degli alberghi.


Seite: 423
Regeste:
Art. 47
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 47 - 1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
1    Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
2    Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung.
3    Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung.
Titolo finale CC; art. 66 Reg RF.
Quando non è stato ancora introdotto il registro fondiario definitivo, la
costituzione in pegno d'un'ipoteca al portatore non puo essere iscritta nel
registro dei creditori. Esistendo tuttavia, in virtù dell'art. 47
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 47 - 1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
1    Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
2    Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung.
3    Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung.
Titolo
finale CC, l'obbligo di fare le comunicazioni previste dall'art. 66 Reg RF, i
Cantoni debbono prendere le misure necessarie affinchè quest'obbligo sia
soddisfatto. Tra queste misure sono da noverare l'annotazione delle cessioni e
delle dazioni in pegno di crediti garantiti da un pegno immobiliare.
Art. 47 ZGB Schlusstitel; Art. 66 GBV.
Wo mangels Einführung des endgültigen Grundbuches die Pfandgläubiger an
Grundpfandforderungen nicht im Gläubigerregister gemäss Art. 66 GBV angegeben
werden können, haben die Kantone dennoch die in Abs. 3 daselbst vorgesehenen
Anzeigen zu ermöglichen (Art. 47 ZGB Schlusstitel). Sie haben also für eine
Aufzeichnung der Abtretung und Verpfändung von Grundpfandforderungen zu
sorgen.
Art. 17
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 47 - 1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
1    Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
2    Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung.
3    Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung.
Tit. fin. CC et 66 ord. reg. foncier.
Lorsque le registre foncier définitif n'est pas encore établi, la mise en gage
d'un titre hypothécaire au porteur ne peut pas être inscrite dans le registre
des créanciers. Etant donné cependant l'obligation qui découle de l'art. 47
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 47 - 1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
1    Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
2    Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung.
3    Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung.

Tit. fin. CC de faire les communications prévues par l'art. 66 de l'ord. sur
le registre foncier, les Cantons sont tenus de prendre les mesures voulues
pour satisfaire à cette obligation. Parmi ces mesures il faut compter
l'annotation des cessions et des mises en gage des créances garanties par un
droit de gage immobilier.

Ritenuto in fatto:
A. ­ In data 30 maggio 1945 la Società fiduciaria svizzera per l'industria
degli alberghi a Zurigo (Fides), comunicava all'Ufficio dei registri di
Leventina ch'era detentrice in pegno d'un'ipoteca al portatore di 14 000 fr.
gravante sull'Albergo Piora e Ritom e chiedeva la relativa iscrizione nel
registro dei creditori.
L'Ufficio dei registri di Leventina non dava seguito a tale richiesta e la
Fides inoltrava un ricorso che il Dipartimento di giustizia del Cantone
Ticino, quale Autorità di vigilanza, respingeva, con decisione 13 luglio 1945,
essenzialmente per i seguenti motivi:
L'art. 66 cp. 2 del RegRF stabilisce che «il nome ed il domicilio dei
creditori garantiti da un pegno

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immobiliare, come pure quelli dei creditori pignoratizi o degli usufruttuari
di crediti garantiti da un pegno immobiliare, vengono iscritti in un registro
speciale (art. 108), se l'avente diritto ne fa istanza». Affinchè l'iscrizione
chiesta in concreto potesse essere fatta, era necessario anzitutto trasformare
l'ipoteca al portatore in un titolo nominativo. Il nome del creditore
ipotecario figurando così nel registro fondiario, la detentrice in pegno del
titolo ipotecario avrebbe avuto un interesse a far menzionare il suo nome nel
registro dei creditori. Quest'interesse manca invece se il titolo è al
portatore: detenendolo, la ricorrente sola può chiedere una modifica o la
cancellazione dell'ipoteca. Del resto, nel territorio ove è situato l'Albergo
Piora e Ritom non esiste il registro fondiario definitivo. Il registro dei
creditori non b previsto dall'ordinamento ticinese in materia di registro
fondiario provvisorio.
B. ­ Con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale la Fides ha
chiesto che l'Ufficio dei registri di Leventina sia obbligato a procedere alla
chiesta iscrizione.
L'Autorità di vigilanza sugli uffici dei registri ha concluso pel rigetto del
ricorso; il Dipartimento federale di giustizia ha proposto invece ch'esso sia
accolto.
Considerando in diritto:
Come il Consiglio federale ha dichiarato con decisione 19 maggio 1914 su
ricorso Kantonalbank Bern contro Lucerna (Feuille fédérale, 1914, vol. 3, pag.
371/375), prima dell'impianto del registro fondiario definitivo non può essere
chiesta l'introduzione del registro dei creditori, ma esiste tuttavia, in
virtù dell'art. 47
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 47 - 1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
1    Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
2    Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung.
3    Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung.
del titolo finale del CC, l'obbligo di fare le
comunicazioni previste dall'art. 66 RegRF. Ne segue che i Cantoni debbono
prendere i provvedimenti affinchè quest'obbligo possa essere soddisfatto, tra
i quali sono da noverare l'annotazione delle cessioni e delle dazioni in pegno
di crediti garantiti da un pegno immobiliare. I Cantoni sono liberi di
stabilire in quale forma quest'annotazione debba essere fatta.

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In concreto, nel territorio ove è situato l'Albergo Piora e Ritom non esiste
il registro fondiario definitivo. La costituzione in pegno dell'ipoteca al
portatore non può quindi essere iscritta nel registro dei creditori; essa può
tuttavia figurare nel registro dei pegni immobiliari mediante annotazione
marginale, come prevede l'art. 31 della legge cantonale sul RF. La domanda 30
maggio 1945 della Fides all'Ufficiale dei registri di Leventina dev'essere
interpretata nel senso che tende ad ottenere una siffatta annotazione.
A quanto sembra, il Dipartimento cantonale di giustizia ritiene che la dazione
in pegno di crediti garantiti da titoli ipotecari al portatore, tra i quali è
da noverare anche l'ipoteca al portatore (cfr. RU 49 II 19 e seg.), non
dev'essere iscritta nel registro dei creditori giusta l'art. 66 del RegRF: il
creditore pignoratizio è detentore del titolo, cosicchè senza il suo consenso
non può essere ottenuta una modifica o la cancellazione dell'ipoteca.
L'Autorità cantonale di vigilanza non tiene presente che l'art. 66 cp. 3 del
RegRF obbliga l'ufficiale del registro fondiario a far pervenire agli aventi
diritto indicati nel registro dei creditori (o nell'equivalente registro
cantonale) tutte le comunicazioni prescritte dalla legge o dal regolamento.
Queste comunicazioni non si riferiscono soltanto ad eventuali modifiche delle
iscrizioni concernenti il rapporto creditorio ed il diritto di pegno
immobiliare, ma anche ad operazioni che possono essere compiute senza
presentazione del titolo (cfr. LEEMANN, Die rechtliche und praktische
Bedeutung des Hypothekargläubigerregisters, nella Schw. Juristenzeitung,
annata X, pag. 370). Esistono adunque oasi, in cui solo mediante la
comunicazione prescritta dall'art. 66 RegRF il detentore d'un titolo al
portatore garantito da un pegno immobiliare ha conoscenza di certe operazioni
per lui importanti. É quindi erroneo pretendere ch'egli non abbia interesse
all'iscrizione prevista dall'art. 66 RegRF. Una limitazione dell'iscrizione ai
creditori pignoratizi di quei crediti garantiti da pegno

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immobiliare, per i quali non sono stati eretti titoli al portatore, non si
potrebbe conciliare col tenore generale dell'art. 66 cp. 1 del RegRF.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è ammesso e la querelata decisione è annullata.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 71 I 423
Data : 01. Januar 1945
Pubblicato : 01. November 1945
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 71 I 423
Ramo giuridico : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Oggetto : Art. 47 Titolo finale CC; art. 66 Reg RF.Quando non è stato ancora introdotto il registro fondiario...


Registro di legislazione
CC: 47
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
1    L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2    Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.
3    È fatta salva l'azione penale.
CC tit fin: 17  47
Registro DTF
49-II-19 • 71-I-423
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • registro fondiario • pegno immobiliare • annotazione • titolo finale • leso • decisione • autorità di vigilanza • tribunale federale • avente diritto • titolo al portatore • ufficiale del registro fondiario • direttive anticipate del paziente • azione • ricorso di diritto amministrativo • ripartizione dei compiti • iscrizione • ordine militare • titolo nominativo • dipartimento cantonale
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