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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
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| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
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| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||