SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 91 - Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per parare a disordini già in atto o imminenti che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché a situazioni di emergenza sociale. Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore. |