SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei maestri conducenti, l'esercizio della loro professione e il loro perfezionamento professionale. |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 4 Categorie di abilitazioni - Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie: |
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a | Categoria A Veicoli a motore della categoria A e della sottocategoria A1; |
b | Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 nonché della categoria speciale F; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC4 con questi veicoli; |
c | Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC con veicoli della categoria C e della sottocategoria C1. |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 6 Rilascio dell'abilitazione a maestro conducente |
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1 | L'abilitazione a maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. |
2 | L'abilitazione a maestro conducente per le persone domiciliate all'estero è rilasciata dal Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività. |
3 | L'abilitazione a maestro conducente è di durata illimitata ed è valida per tutta la Svizzera. |
4 | L'abilitazione a maestro conducente è iscritta nella licenza di condurre. |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 6 Rilascio dell'abilitazione a maestro conducente |
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1 | L'abilitazione a maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. |
2 | L'abilitazione a maestro conducente per le persone domiciliate all'estero è rilasciata dal Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività. |
3 | L'abilitazione a maestro conducente è di durata illimitata ed è valida per tutta la Svizzera. |
4 | L'abilitazione a maestro conducente è iscritta nella licenza di condurre. |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 4 Categorie di abilitazioni - Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie: |
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a | Categoria A Veicoli a motore della categoria A e della sottocategoria A1; |
b | Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 nonché della categoria speciale F; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC4 con questi veicoli; |
c | Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC con veicoli della categoria C e della sottocategoria C1. |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei maestri conducenti, l'esercizio della loro professione e il loro perfezionamento professionale. |