|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 61 |
||||||
| Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio. | ||||||
| L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione: | ||||||
| per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale; | ||||||
| sottostà all'obbligo di revisione; | ||||||
| raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. [3] | ||||||
| Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [4] Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [5] Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
||||||
| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
||||||
| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
||||||
| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
||||||
| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||