SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 98 Delega di compiti da parte del Consiglio federale - Il Consiglio federale può delegare all'UDSC l'esecuzione di compiti urgenti della Confederazione nell'ambito del traffico transfrontaliero. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 98 Delega di compiti da parte del Consiglio federale - Il Consiglio federale può delegare all'UDSC l'esecuzione di compiti urgenti della Confederazione nell'ambito del traffico transfrontaliero. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 98 Delega di compiti da parte del Consiglio federale - Il Consiglio federale può delegare all'UDSC l'esecuzione di compiti urgenti della Confederazione nell'ambito del traffico transfrontaliero. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 90 - 1 L'imposizione, la riscossione, la restituzione e la prescrizione di tributi, nonché la domanda di restituzione di importi risultanti da leggi federali di natura non doganale sono disciplinate dalla presente legge, sempre che l'esecuzione di tali leggi spetti all'UDSC ed esse non escludano l'applicazione della presente legge. |
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1 | L'imposizione, la riscossione, la restituzione e la prescrizione di tributi, nonché la domanda di restituzione di importi risultanti da leggi federali di natura non doganale sono disciplinate dalla presente legge, sempre che l'esecuzione di tali leggi spetti all'UDSC ed esse non escludano l'applicazione della presente legge. |
2 | La disposizione sul condono di tributi doganali (art. 86) è applicabile ai tributi ai sensi di una legge federale di natura non doganale solo se tale legge lo prevede. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 90 - 1 L'imposizione, la riscossione, la restituzione e la prescrizione di tributi, nonché la domanda di restituzione di importi risultanti da leggi federali di natura non doganale sono disciplinate dalla presente legge, sempre che l'esecuzione di tali leggi spetti all'UDSC ed esse non escludano l'applicazione della presente legge. |
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1 | L'imposizione, la riscossione, la restituzione e la prescrizione di tributi, nonché la domanda di restituzione di importi risultanti da leggi federali di natura non doganale sono disciplinate dalla presente legge, sempre che l'esecuzione di tali leggi spetti all'UDSC ed esse non escludano l'applicazione della presente legge. |
2 | La disposizione sul condono di tributi doganali (art. 86) è applicabile ai tributi ai sensi di una legge federale di natura non doganale solo se tale legge lo prevede. |