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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 61 |
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| In caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 61 |
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| In caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 17 |
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| Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. [1] | ||||||
| Il ricorso [2] dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. | ||||||
| È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. | ||||||
| In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 304 |
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| Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato. | ||||||
| Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. | ||||||
| Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 14 |
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| L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio. | ||||||
| Nei confronti dell'ufficiale o dell'impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti: [1] | ||||||
| l'ammonimento; | ||||||
| la multa sino a 1000 franchi; | ||||||
| la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei mesi; | ||||||
| la destituzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 295 [1] |
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| Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. | ||||||
| Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: | ||||||
| elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; | ||||||
| vigila sugli atti del debitore; | ||||||
| esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; | ||||||
| presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. | ||||||
| Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. | ||||||
| Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [2] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||