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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 641 |
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| Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico. | ||||||
| Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 930 |
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| Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. | ||||||
| Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 720 |
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| Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. | ||||||
| L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. | ||||||
| Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 419 |
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| Chi, senza averne mandato, assume l'affare d'un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile del medesimo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 919 |
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| È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. | ||||||
| Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 919 |
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| È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. | ||||||
| Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 930 |
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| Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. | ||||||
| Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||