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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 941 |
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| Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: | ||||||
| la base di calcolo degli emolumenti; | ||||||
| la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; | ||||||
| la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; | ||||||
| l'esigibilità, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti; | ||||||
| la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; | ||||||
| la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione. | ||||||
| Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 941 |
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| Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: | ||||||
| la base di calcolo degli emolumenti; | ||||||
| la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; | ||||||
| la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; | ||||||
| l'esigibilità, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti; | ||||||
| la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; | ||||||
| la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione. | ||||||
| Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 64 Revoca dello scioglimento |
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| Se l'assemblea generale revoca la sua decisione di scioglimento, la revoca dello scioglimento è notificata al registro di commercio per l'iscrizione. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; | ||||||
| la prova dei liquidatori che non si è ancora proceduto alla ripartizione del patrimonio; | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio contiene: [1] | ||||||
| il fatto che lo scioglimento viene revocato; | ||||||
| la data della deliberazione dell'assemblea generale; | ||||||
| la ditta senza la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; | ||||||
| le modifiche necessarie riguardanti le persone iscritte; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi |
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| Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto costitutivo autentico; | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi; | ||||||
| una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione; | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; | ||||||
| ... | ||||||
| in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [3]. | ||||||
| Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3. [4] | ||||||
| [1] Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [3] RS 957.1 [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 64 Revoca dello scioglimento |
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| Se l'assemblea generale revoca la sua decisione di scioglimento, la revoca dello scioglimento è notificata al registro di commercio per l'iscrizione. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; | ||||||
| la prova dei liquidatori che non si è ancora proceduto alla ripartizione del patrimonio; | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio contiene: [1] | ||||||
| il fatto che lo scioglimento viene revocato; | ||||||
| la data della deliberazione dell'assemblea generale; | ||||||
| la ditta senza la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; | ||||||
| le modifiche necessarie riguardanti le persone iscritte; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 941 |
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| Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: | ||||||
| la base di calcolo degli emolumenti; | ||||||
| la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; | ||||||
| la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; | ||||||
| l'esigibilità, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti; | ||||||
| la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; | ||||||
| la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione. | ||||||
| Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi. | ||||||