|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 518 |
||||||
| Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. | ||||||
| Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge. | ||||||
| Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
||||||
| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
||||||
| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
||||||
| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 518 |
||||||
| Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. | ||||||
| Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge. | ||||||
| Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
||||||
| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 54 |
||||||
| Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. | ||||||